Codice etico

 

Art. 1

Principi generali

 LUISS Law Review (LLR) è la rivista online del centro di ricerca LUISS DREAM, Diritto e Regole per Europa Amministrazione Mercati, del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli.

Ha periodicità semestrale ed è articolata in più sezioni, una di carattere propriamente scientifico e una riservata agli studenti, coinvolti nell’iniziativa secondo il metodo della didattica laboratoriale basato su materiale pratico e casistico. Può inoltre essere presente una sezione monografica dedicata a un argomento di particolare rilievo che si vuole approfondire attraverso più contributi di analisi e riflessione.

La Rivista è dotata di un Codice Etico conforme alle linee guida adottate dal Committee on Publication Ethics (COPE) che tutte le parti coinvolte nel processo di pubblicazione sono tenute a conoscere e osservare. Il Codice Etico è pubblicato sul sito web.

 

Art. 2

Doveri della direzione della Rivista

 Il Direttore Responsabile, il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico sono i soli responsabili della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista nel rispetto della normativa in materia di diffamazione, violazione del diritto d’autore e plagio.

Sono vietate discriminazioni basate su razza, sesso, origine etnica, cittadinanza, orientamento religioso, politico, accademico e scientifico degli autori.

I lavori pubblicati sono sottoposti a una procedura di double blind peer review, a garanzia dell’anonimato, salvo quelli della sezione monografica (che può riprendere i lavori di un convegno o essere frutto di una specifica sollecitazione agli autori a intervenire sul tema) e di quella riservata agli studenti, che sono comunque sottoposti al vaglio della direzione.

I referee sono scelti tra illustri studiosi ed esperti in materia giuridica.

I contributi inediti ricevuti non possono essere utilizzati dai membri degli organi della Rivista e dai referee per finalità proprie senza il consenso dell’Autore.

Il Direttore Responsabile, il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione sono tenuti a non divulgare informazioni sui contributi ricevuti a soggetti diversi dagli autori e dai referee.

 

Art. 3

Doveri dei referee

 I referee conducono la revisione con obiettività ed esprimono i propri giudizi senza ledere la dignità dell’Autore; hanno facoltà di indicare correzioni e accorgimenti volti a migliorare l’elaborato.

Nel caso in cui il referee incaricato ritenga di non avere le competenze necessarie per revisionare l’elaborato o di non poter portare a termine l’incarico nel termine assegnato deve darne pronta comunicazione alla Direzione della Rivista ai fini dell’individuazione di un nuovo referee.

Il referee è tenuto a segnalare prontamente alla Direzione della Rivista eventuali somiglianze tra l’elaborato oggetto di revisione e altri elaborati pubblicati a lui noti.

 

 

Art. 4

Doveri degli autori

 Gli autori sono tenuti a garantire l’originalità degli elaborati proposti per la pubblicazione e hanno l’obbligo di citare le fonti utilizzate ai fini della redazione del contributo; hanno altresì l’obbligo di evidenziare eventuali conflitti finanziari o altre tipologie di conflitto idonei a influenzare il contenuto degli elaborati.

In caso di elaborato attribuibile a più soggetti, l’Autore proponente deve citare tutti i coautori e acquisire il loro consenso alla pubblicazione. L’Autore è altresì tenuto a fare menzione nei ringraziamenti di tutti coloro che abbiano contribuito ad aspetti sostanziali dell’elaborato.

Gli autori che dovessero riscontrare errori o inesattezze successivamente alla pubblicazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Rivista e ad adoperarsi per contribuire all’eventuale rettifica.